Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, non autorizzato, trattenga somme a compensazione di onorarie e richieda onorari eccessivi rispetto alle prestazioni svolte. (Nella specie è stata confermata la sanzione delle censura al professionista che aveva raggiunto accordo transattivi e restituito al cliente parte della somma trattenuta). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 3 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 21 giugno 2000, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 21 Giugno 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 03 Giugno 1996 (censura)
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