Il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente, e giustifichi tale comportamento dichiarando di averle trattenute a titolo di compenso professionale, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torre Annunziata, 28 maggio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERINI), sentenza del 2 aprile 2001, n. 49
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 02 Aprile 2001 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera del 28 Maggio 1998 (censura)
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