Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, non autorizzato, trattenga somme a compensazione di onorari. (Nella specie in considerazione dei buoni precedenti e dei pregressi rapporti con la parte assistita caratterizzati da correttezza e lealtà, la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata sostituta dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nocera, 20 febbraio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. LUBRANO), sentenza del 13 maggio 2002, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 13 Maggio 2002 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Nocera Inferiore, delibera del 20 Febbraio 2001 (sospensione)
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