Il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente e giustifichi tale comportamento dichiarando di averle trattenute a titolo di compenso, peraltro non autorizzato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Anche in considerazione della esiguità della somma trattenuta la sanzione della radiazione è stata sostituita con quella della sospensione per anni uno). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 15 dicembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 194
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 28 Ottobre 1999 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 15 Dicembre 1998 (radiazione)
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