Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, non autorizzato, trattenga somme a compensazione di onorari e non dia informazioni alla parte sullo stato della causa e sull’attività svolta. (Nella specie è stata considerata cliente, e quindi avente il diritto all’informazione ex art. 40 c.d.f., non solo l’anziana rappresentata ma anche la figlia della stessa che aveva affidato l’incarico all’avvocato di tutelare la madre novantenne in una controversia con la collaboratrice domestica, assumendosi l’onere di farsi rilasciare formale mandato a vantaggio del professionista. E’ stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 27 giugno 2003, n. 197
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 27 Giugno 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Dicembre 2001 (censura)
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