Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, non autorizzato, trattenga somme del cliente a compensazione di onorari peraltro manifestamente sproporzionati all’attività defensionale svolta. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 28 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 8 giugno 2001, n. 110
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 08 Giugno 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 28 Maggio 1999 (sospensione)
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