Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento some – Richiesta di compensi per attività non svolta – Omesso adempimento di obbligazioni assunte – protesto di cambiali – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, richieda compensi per attività non svolta e ometta di provvedere al pagamento di cambiali emesse a seguito della transazione conclusa per la riparazione degli addebiti contestati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 11 giugno 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 17 luglio 2002, n. 101

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 17 Luglio 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 11 Giugno 1999
Giurisprudenza CNF

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