Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento ed omesso versamento di somme di spettanza del cliente – Inadempimento delle obbligazioni assunte – Emissione di assegni privi di copertura – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense il professionista che si appropri di somme di spettanza del cliente, avute in ragione del mandato, ed emetta assegni privi di copertura e non onori cambiali. (È stata ritenuta congrua la pena della sospensione per mesi quattro). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 12 marzo 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caddeo), sentenza del 4 febbraio 1997, n. 11

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 04 Febbraio 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 12 Marzo 1993
Giurisprudenza CNF

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