Pone in essere un comportamento gravemente lesivo del dovere di lealtà e correttezza il professionista che trattenga documenti del cliente condizionandone la riconsegna al pagamento del compenso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 24 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 125
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 23 Ottobre 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 24 Luglio 1997 (censura)
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