Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che trattenga a compensazione, non autorizzata, di propri onorari, somme di spettanza del cliente e che emetta fatture false. (Nella specie è stata ritenuta congrua la pena della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pavia, 26 gennaio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. GALATI), sentenza del 7 maggio 1997, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 07 Maggio 1997 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 26 Gennaio 1995 (sospensione)
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