Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento di documenti – Omesse informazioni al collega dominus – Omesse informazioni al cliente – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Il professionista che trattenga documenti e ometta di dare informazioni sull’andamento della causa sia al cliente che al collega dominus, e non dia chiarimenti neppure al C.d.O. sul comportamento tenuto, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 136

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 27 Settembre 1999 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 10 Giugno 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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