Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Ritardo nella restituzione di somme di spettanza del cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga indebitamente somme di spettanza del cliente restituendole allo stesso solo dopo un lungo periodo di tempo, a nulla rilevando l’eventualità che allo stesso non fossero state ancora pagate le spettanze professionali, non avendo il professionista alcun diritto di ritenzione per il pagamento degli onorari. (Nella specie, anche in considerazione della recidiva del professionista che aveva nel termine di sei mesi trattenuto per ben due volte somme del cliente, è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 7 febbraio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 18 maggio 2004, n. 127

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 18 Maggio 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 07 Febbraio 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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