Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Ritardo nella restituzione di documenti – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico

Mentre l’obbligo del professionista di restituire alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato quando ne sia fatta richiesta va contemperato con il diritto del primo di trattenere la documentazione per il tempo necessario alla tutela del suo diritto dal compenso, il ritardo nella restituzione, al fine di poter integrare un illecito disciplinare, deve essere di entità apprezzabile e, in ogni caso, non giustificato. Deve pertanto ritenersi censurabile il comportamento del professionista che non ottemperi alla richiesta di restituzione se non con notevole ritardo, considerato anche il tempo occorrente alla tutela dei suoi diritti, o che disattenda l’ordine di deposito dell’Ordine territoriale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 10 ottobre 2006)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 20

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 04 Maggio 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 10 Ottobre 2006
abc, Giurisprudenza CNF

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