Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Ritardo nella restituzione di documenti – Illecito deontologico

L’art. 42 c.d.f. fa obbligo all’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita che gliene faccia richiesta tutta la documentazione che ha ricevuto per l’espletamento del mandato. Ai fini della sussistenza di tale obbligo, se è del tutto irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o semplici fotocopie, è altresì evidente che il diritto del cliente non è condizionato all’indicazione delle ragioni della propria richiesta di restituzione, né circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo invece essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite.
Secondo un principio pacificamente affermato in giurisprudenza, la restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali, essendo estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione
Il ritardo nella restituzione dei documenti richiesti dalla parte assistita non può essere giustificato dal professionista con la necessità di tali documenti ai fini della predisposizione delle proprie note. Per costante giurisprudenza, invero, deve ritenersi censurabile il comportamento dell’avvocato che ometta di restituire i fascicoli relativi a questioni da lui trattate condizionando tale restituzione al preventivo saldo delle proprie spettanze professionali, atteso che egli può estrarre copia di quanto a lui necessario per la predisposizione e documentazione delle notule e, in seguito, ove il cliente rimanga inadempiente, avvalersi di tutti mezzi previsti dalla legge e dall’ordinamento professionale per il soddisfacimento del proprio credito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 27 ottobre 2006) .

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. Tirale), sentenza del 22 aprile 2008, n. 20

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 22 Aprile 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 27 Ottobre 2006
abc, Giurisprudenza CNF

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