L’ingiustificato e colpevole ritardo con il quale il professionista provveda a soddisfare la richiesta di restituzione di documenti rivoltagli dal cliente determina la violazione dell’art. 42 del codice deontologico forense, trattandosi di comportamento contrario al dovere di diligenza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 14 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. GRIMALDI), sentenza del 5 dicembre 2006, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 05 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 14 Gennaio 2005
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