Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Ritardo nella consegna di un assegno al cliente – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Il cliente è tenuto a ritirare le somme di propria spettanza presso lo studio dell’avvocato. Pertanto pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, dopo aver avvisato il cliente circa la disponibilità della somma, trattenga un assegno presso il proprio studio in attesa che il cliente provveda al ritiro. (Nella specie è stato assolto l’avvocato cui era stata inflitta la sanzione della censura). ( Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 7 luglio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 29 maggio 2003, n. 106

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 29 Maggio 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 07 Luglio 1999 (censura)
Giurisprudenza CNF

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