Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Ritardata restituzione di somme di spettanza del cliente – Omessa fatturazione – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ritardi la restituzione di somme di spettanza del cliente e ,fatturi un acconto dato dal cliente solo dopo un anno dal ricevimento . (Nella specie è stata ritenuta congrue la sanzione della censura ). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 dicembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. RUGGERINI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 259

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 13 Dicembre 2000 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Dicembre 1997 (censura)
Giurisprudenza CNF

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