Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rinunzia al mandato – Dovere di presenziare all’udienza successiva – Insussistenza – Illecito deontologico – Esclusione.

Non viola alcun precetto deontologico, né tanto meno la norma posta dall’art. 47 c.d., il professionista che, avendo rinunziato al mandato il giorno prima dell’udienza, non sia presente nel corso di quest’ultima per assistere l’imputato cui venga nominato in quella sede un difensore d’ufficio, non derivando in conseguenza del censurato contegno alcun pregiudizio né al processo né all’imputato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 12 settembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 30 dicembre 2009, n. 250

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 30 Dicembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 12 Settembre 2007
Giurisprudenza CNF

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