Ancorchè il professionista possa vantare nei confronti dei clienti insolventi un indiscutibile diritto di credito suscettibile di essere azionato, nondimeno va ritenuto che anche una richiesta legittima può essere soggetta a valutazione disciplinare, allorquando si accompagni a modalità o forme che incrinano il rapporto di fiducia e gettano discredito sulla dignità e sul decoro dell’avvocato e quindi sull’immagine dell’avvocatura, così integrando la violazione dei doveri di correttezza e probità professionali. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Pordenone, 27 giugno e 1 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. BONZO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 04 Giugno 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 01 Ottobre 2007
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