Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richieste di pagamento compenso attività professionale – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Deve ritenersi disciplinarmente irrilevante il comportamento dell’avvocato che, non debordando dai limiti della cortesia e della discrezione, si concreti soltanto in innocue lettere di richiesta di pagamento del compenso relativo ad un’attività professionale svolta in difetto di formale mandato e, purtuttavia, fondata sull’erroneo convincimento che il rapporto di clientela possa costituirsi di fatto, col solo efficace espletamento di un incarico. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 17 novembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. Lanzara), sentenza del 22 aprile 2008, n. 19

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 22 Aprile 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 17 Novembre 2006
Giurisprudenza CNF

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