Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di pagamento Minacce e percosse ad un cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viene meno al decoro e alla dignità professionale l’avvocato che nel caso di mancato pagamento aggredisca, percuota e minacci di azioni sproporzionate il cliente. (Nella specie la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione è stata ridotta da mesi tre a mesi due). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O di Bolzano, 16 settembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CASALINI), sentenza del 11 settebre 2001, n. 169

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 11 Settembre 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 16 Settembre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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