Atteso che l’art. 40 sub I, c.d.f. obbliga l’avvocato ad informare il cliente “sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo”, non è ravvisabile l’illecito deontologico consistente nella richiesta al cliente di compensi eccessivi per l’attività svolta, allorquando il professionista, nel prospettare alla parte assistita i relativi costi, rappresenti verbalmente un importo soltanto generico, inidoneo come tale a configurare un preventivo vincolante nella quantificazione delle obbligazioni destinate a sorgere dal rapporto professionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 7 novembre 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 17 Dicembre 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 07 Novembre 2007
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