Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione dell’art. 43 c.d., l’avvocato che pretenda, quale corrispettivo per le prestazioni rese in favore del proprio cliente un compenso manifestamente sproporzionato ed ingiustificato in relazione alla qualità ed alla quantità dell’attività in concreto svolta. Ai fini della esclusione della responsabilità, peraltro, alcun rilievo assume l’invocata assenza di dolo, essendo sufficiente a fondare la responsabilità disciplinare la mera volontarietà e consapevolezza della condotta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 26 settembre 2008)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 03 Ottobre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 26 Settembre 2008
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