Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di compenso sproporzionato ed eccessivo – Illecito deontologico.

L’avvocato che reclami, per l’attività professionale prestata, un compenso superiore a quello spettantegli secondo la tariffa, tiene un comportamento lesivo della dignità e del prestigio della classe forense. (Nella specie, in considerazione della buona fede, della mancanza di precedenti disciplinari e della intervenuta transazione con il cliente, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisone C.d.O. di Catania, 21 ottobre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 19 novembre 1999, n. 230

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 19 Novembre 1999 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 21 Ottobre 1997 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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