Pone in essere un comportamento contrario alla dignità e decoro professionale l’avvocato che si rechi presso il domicilio del proprio cliente debitore per sollecitare il pagamento delle proprie spettanze, soprattutto quando ciò avviene alla presenza di terzi estranei al rapporto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 13 luglio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Petrecca), sentenza del 20 aprile 1999, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 20 Aprile 1999 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 13 Luglio 1996 (avvertimento)
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