Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli liquidati in giudizio – Accordo delle parti – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che concordi con la parte un compenso maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che aveva concordato con il cliente un compenso maggiore rispetto a quello previsto dalle tariffe e liquidato dal giudice). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Biella, 17 settembre 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ORSONI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 48

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 11 Aprile 2003 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Biella, delibera del 11 Aprile 2003
Giurisprudenza CNF

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