Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di compensi superiori ai minimi tariffari – Accordo con il cliente – Legittimità.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che chieda compensi sproporzionati rispetto all’attività svolta, giustificandoli, peraltro, con prestazioni mai effettuate. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 28 dicembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 giugno 2003, n. 150

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 12 Giugno 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 28 Dicembre 2000 (censura)
Giurisprudenza CNF

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