Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che chieda compensi sproporzionati rispetto all’attività svolta, giustificandoli, peraltro, con prestazioni mai effettuate. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 28 dicembre 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 12 Giugno 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 28 Dicembre 2000 (censura)
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