È legittimo il comportamento dell’avvocato che abbia preventivamente concordato con il cliente il pagamento di compensi professionali superiori ai minimi tariffari; l’accordo preventivo esclude, infatti, qualsiasi accertamento sulla eccessività della richiesta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 28 dicembre 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 12 Giugno 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 28 Dicembre 2000 (censura)
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