Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che chieda compensi sproporzionati rispetto all’attività svolta giustificandoli con prestazioni peraltro mai effettuate (Nella specie è stata sostituita la sanzione della censura con quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova 5 marzo 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 11 Settembre 2001 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 05 Marzo 1999 (censura)
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