Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di lealtà e correttezza l’avvocato che richieda al cliente compensi eccessivi e non dovuti. Deve, invece, ritenersi estraneo alla vicenda l’avvocato che, pur presente sulla carta intestata dello studio, non abbia né ricevuto il mandato né abbia mai firmato missive o richieste di compensi. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita dalla sanzione dell’avvertimento per un professionista mentre è stato assolto l’altro professionista incolpato). (Per un soggetto accoglie per l’altro accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 23 settembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 4 novembre 2000, n. 136
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 04 Novembre 2000 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 23 Settembre 1996 (censura)
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