Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che chieda compensi eccessivi o relativi ad attività non richiesta dal cliente. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CASALINUOVO, rel. VINATZER), sentenza del 13 febbraio 2001, n. 8

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 13 Febbraio 2001 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 02 Giugno 1997 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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