Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che chieda compensi eccessivi e sproporzionati all’attività svolta, maggiorati peraltro, in senso di rivalsa, a seguito delle legittime richieste da parte del cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 24 ottobre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 5
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 17 Gennaio 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 24 Ottobre 2003 (censura)
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