Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che chieda compensi eccessivi per le prestazioni svolte, agendo giudizialmente per ottenerne il pagamento. (Nella specie, considerati i buoni precedenti e la rinuncia al precetto già iniziato la sanzione della sospensione per mesi tre è stata ridotta alla censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avellino, 11 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CASALINI), sentenza del 21 novembre 2000, n. 166
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 21 Novembre 2000 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera del 11 Ottobre 1999 (sospensione)
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