Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di atti da parte del cliente – Ritardato invio degli atti – Illecito deontologico – Non sussiste.

Non viola alcuna norma deontologica l’avvocato che spedisca alcuni atti al cliente in un arco di tempo che, pur pregiudicando la possibilità di appellare una sentenza, è da ritenersi congruo, quando il cliente stesso nulla abbia detto in merito all’urgenza della richiesta.(Nella specie l’avvocato è stato prosciolto dall’addebito). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 24 gennaio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCHINI), sentenza del 14 novembre 2000, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 14 Novembre 2000 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 24 Gennaio 1996
Giurisprudenza CNF

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