Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Revoca del mandato – Dovere di formalizzare la revoca all’udienza successiva – Sussistenza – Mancata comparizione – Illecito deontologico – Sussistenza.

Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, a seguito dell’avvenuta revoca del mandato, ometta di comparire in giudizio alla successiva udienza senza formalizzare a verbale né la stessa revoca né la sua sostituzione con altro difensore, ponendo in essere pertanto un comportamento incompatibile con i doveri di diligenza e correttezza inerenti al mandato. Il difensore revocato, invero, lungi dal potersi ritenere legittimato a disinteressarsi dal successivo corso del giudizio, deve dare atto della revoca nel verbale di udienza al fine di rendere consapevoli il giudice e le controparti di un evento che influisce sulle vicende processuali, ed ha altresì il dovere di accertare che nel giudizio intervenga il legale che l’ha sostituito e di avvertire la parte che non compirà ulteriori attività, tanto più quando la nomina del difensore avvenga nell’ambito del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 26 settembre 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 12 Maggio 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 26 Settembre 2008
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment