Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Revoca del mandato.

Va esclusa la responsabilità disciplinare dell’avvocato che, ottenuta la conferma della revoca del mandato da parte del proprio cliente ed assicuratosi della presenza del nuovo difensore di fiducia all’udienza successiva, ometta di comparire né comunichi al Tribunale l’avvenuta revoca. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MASCHERIN), sentenza del 30 dicembre 2009, n. 256

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 30 Dicembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Luglio 2008
Giurisprudenza CNF

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