Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che richieda e accetti somme di denaro a titolo di mutuo e provveda solo parzialmente alla restituzione di tali somme. (Nella specie, considerata la mancanza di precedenti del ricorrente è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione di mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O di Bergamo, 3 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 10 dicembre 1999, n. 262
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 10 Dicembre 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 03 Giugno 1997 (sospensione)
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