Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con l’erede del proprio cliente – Omesse informazioni – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di dare precise informazioni alla parte sull’attività svolta e sullo stato dei procedimenti. (Nella specie in considerazione del fatto che l’erede del cliente deceduto non aveva nominato l’avvocato come proprio legale, e pertanto non aveva diritto a quelle informazioni che spettano al cliente in quanto tale, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avellino, 12 aprile 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ORSONI), sentenza del 12 marzo 2003, n. 14

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 12 Marzo 2003 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera del 12 Aprile 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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