Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che utilizzando una firma falsa di girata apposta su un assegno di spettanza del cliente incassi e trattenga le somme così percepite, che non ottemperi all’accordo transattivo a cui era pervenuto con la controparte, che richieda compensi eccessivi rispetto alle somme indicate nel preventivo di spesa comunicato al cliente, e dichiari in misura inferiore al vero l’entità delle somme percepite quali acconti. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 15 giugno 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 28 novembre 2003, n. 365
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 365 del 28 Novembre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 15 Giugno 2002 (sospensione)
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