Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si appropri di somme di spettanza del cliente e richiesto non dia informazioni al collega dominus sullo stato della causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dodici). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 21 ottobre 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 14 Maggio 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 21 Ottobre 2002 (sospensione)
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