Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con il C.d.O. – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e per il quale abbia anche percepito un acconto, dia false informazioni al cliente sullo stato della causa, e richiesto non fornisca chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Verona, 13 gennaio 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 24 settembre 2005, n. 115

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 24 Settembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 13 Gennaio 2003
Giurisprudenza CNF

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