Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con il C.d.O. – Intimazione al cliente per il pagamento di parcella – Informazioni false – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Dovere fiscale – Illecito deontologico.

Il professionista che dia false informazioni e minacci il cliente per ottenere il pagamento delle sue spettanze professionali, ometta di dare al C.d.O. chiarimenti sul suo comportamento e non adempia all’obbligo di pagare al C.d.O. il contributo annuale, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi nove a mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 30 maggio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 155

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 12 Ottobre 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 30 Maggio 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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