Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i terzi – Prestiti da cliente – Omesso adempimento delle obbligazioni assunte – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

L’avvocato che si trovi in una continua esposizione debitoria nei confronti dei clienti, dei fornitori e dei terzi, non adempia alle obbligazioni assunte e ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sulla sua condotta pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione per anni uno è stata ridotta a mesi dieci). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma, 8 luglio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 17 settembre 1999, n. 123

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 17 Settembre 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Luglio 1997 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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