Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i terzi – Omessa restituzione di documenti – Omessa fatturazione degli acconti – Omesso svolgimento di attività – Omesso pagamento degli stipendi ai dipendenti – Espressioni sconvenienti ed offensive – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di restituire i documenti e usi espressioni offensive nei confronti dei clienti, non adempia al mandato ricevuto, non emetta fattura degli acconti, non provveda al pagamento degli stipendi dei dipendenti e richiesto non fornisca chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie, riuniti i procedimenti, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Belluno, 23 dicembre 1997, 10 luglio 1998, 7 maggio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 145

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 13 Luglio 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 07 Maggio 1999 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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