Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato domiciliatario che trattenga somme avute in ragione del mandato e non le rimetta né al cliente né al collega dominus omettendo altresì di fornire chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi otto è stata ridotta a mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PAURI), sentenza del 22 maggio 2001, n. 91
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 22 Maggio 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Ottobre 1999 (sospensione)
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