Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Trattenimento documenti – Omesse informazioni al cliente – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che, dopo la revoca del mandato, ometta di dare informazioni, trattenga illegittimamente documenti del cliente e non ottemperi alla richiesta di chiarimenti del C.d.O. sul comportamento tenuto. (Nella specie, anche in considerazione dei precedenti disciplinari, è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 177

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 23 Ottobre 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Novembre 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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