Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che tardi nella restituzione dei documenti al cliente, ometta di dare informazioni e di inviare al collega subentrato nella difesa le comunicazioni necessarie allo svolgimento del mandato richiesto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 24 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 2 marzo 2004, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 02 Marzo 2004 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 24 Novembre 2000 (avvertimento)
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