Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega e non adempia alle obbligazioni pecuniarie assunte nei confronti di terzi. (Nella specie congrua è stata ritenuta la sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisone C.d.O. di Brescia, 15 maggio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 19 settembre 1997, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 19 Settembre 1997 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 15 Maggio 1995 (sospensione)
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