Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Omesso svolgimento di attività – Omesse informazioni al collega codifensore – Trattenimento somme e omesso rendiconto – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non dia informazioni al collega associato con lui nella difesa, trattenga somme avute in ragione del mandato e non dia informazioni alla parte sullo stato della causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nola, 25 maggio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 marzo 2003, n. 17

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 12 Marzo 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera del 25 Maggio 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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