Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Omesso rendiconto – Omesse informazioni alla parte ed al collega dominus – Trattenimento documenti – Negligenza nell’espletamento del mandato – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di dare il rendiconto e informazioni alla parte assistita e al collega dominus, trattenga documenti, svolga con negligenza il mandato ricevuto e ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie, anche in considerazione dell’eliminazione, da parte dell’avvocato, degli effetti negativi subiti dai clienti a causa del suo comportamento, la sanzione della sospensione per mesi 12 è stata ridotta a mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 25 febbraio 1999)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 luglio 2003, n. 220

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 14 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 25 Febbraio 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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