Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di dare il rendiconto e informazioni alla parte assistita e al collega dominus, trattenga documenti, svolga con negligenza il mandato ricevuto e ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie, anche in considerazione dell’eliminazione, da parte dell’avvocato, degli effetti negativi subiti dai clienti a causa del suo comportamento, la sanzione della sospensione per mesi 12 è stata ridotta a mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 25 febbraio 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 luglio 2003, n. 220
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 14 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 25 Febbraio 1999 (sospensione)
0 Comment